Regione Piemonte - recepimento accordo Bacino Padano sulla qualità dell'aria
Aggiornato il: 18 nov 2019

Consulta l'ultimo aggiornamento della normativa:
nel quale potrai trovare:
- Come cambiano le regole del gioco: la nuova normativa
- Se hai già una stufa, un camino o una caldaia: scopri quando puoi usarli
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Le misure approvate sono di natura sia strutturale che temporanea e riguardano varie porzioni del territorio regionale. In particolare le misure temporanee si attuano, in via obbligatoria, entro il 30 di ottobre 2017 nei comuni di cui all’allegato 2 ( link di seguito):
deliberazione di Giunta regionale 28 settembre 2018, n. 57-7628 (http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/40/attach/dgr_07628_1050_28092018.pdf)
NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA NEL BACINO PADANO”, ADOZIONE DELLO SCHEMA DEI PROVVEDIMENTI STABILI
Nei comuni dell’Agglomerato di Torino e nei comuni con popolazione maggiore di 20.000 abitanti, nei quali risulta superato uno o più valori limite del PM10 o del biossido di azoto per almeno 3 anni, anche non consecutivi, nell’arco degli ultimi cinque anni;
1) Obbligo d'uso dal 01-10-2018 nei generatori di calore a pellet di potenza nominale < 35 kW di utilizzare solo pellet certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 ( pellet ENplus A1). E' fatto obbligo ai consumatori di conservazione la pertinente documentazione
in caso di Allerta di 1° Livello - colore “ARANCIO”, attivata dopo 4 giorni consecutivi di superamento, misurati nelle stazioni di riferimento, del valore di 50 μg/m3 della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 4 giorni antecedenti
2.1) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
in caso di Allerta di 2° livello – colore “ROSSO” attivata dopo 10 giorni consecutivi di superamento, misurati nelle stazioni di riferimento, del valore di 50 μg/m3 della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui
10 giorni antecedenti. In aggiunta ai provvedimenti indicati al precedente punto 2.1:
2.2) divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.